Accesso Civico

Accesso civico

Accesso civico per mancata pubblicazione di dati.

 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

  1. a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);

 

  1. b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

 

Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC si riserva di emanare apposite Linee guida nelle quali saranno fornite le necessarie indicazioni, anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016).

 

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

 

L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

 

Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l’ANAC ritiene possa applicarsi l’istituto generale previsto dall’art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90. Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

 

A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica Responsabile dell’accesso civico del Consiglio Notarile di Ravenna mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto. Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del Consiglio Notarile di Ravenna il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell’accesso civico del Consiglio Notarile di Ravenna ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio Notarile di Ravenna, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modello di richiesta.

 

Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio Notarile di Ravenna di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Responsabile dell’accesso civico del Consiglio Notarile di Ravenna 

Il Responsabile dell’accesso civico del Consiglio Notarile di Ravenna è la dott.ssa Maria Rosaria Monticelli Cuggiò.

Tel 0544.212553

L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta è:  consiglioravenna@notariato.it 

 

Titolare del potere sostitutivo

Il Titolare del potere sostitutivo del Consiglio Notarile di Ravenna è il dott. Fabrizio Gradassi quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile del diritto di accesso è:  consiglioravenna@notariato.it  

Scarica Modulo_Accesso_Civico.pdf

Scarica Al_Titolare_del_potere_sostitutivo_-Accesso_Civico.pdf

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